Art. 109.
(Valore limite).

      1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per cm3 di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.
      2. Qualora il valore limite fissato al comma 1 venga superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta nel più breve tempo possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se sono adottate misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
      3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova misurazione della concentrazione di amianto nell'aria.
      4. In ogni caso, qualora l'esposizione non possa essere ridotta con altri mezzi e al fine di rispettare il valore limite, il datore di lavoro prevede l'uso di un DPI delle vie respiratorie. L'utilizzo del predetto dispositivo non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo strettamente necessario.
      5. Nel caso di cui al comma 4, il datore di lavoro, di concerto con i lavoratori o con i loro rappresentanti, programma i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.